La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata laddove sussista uno dei seguenti presupposti:
per filiazione (il già detto diritto di sangue)
per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi, se i genitori stranieri non trasmettono la cittadinanza al figlio secondo le leggi del loro Stato di appartenenza, se il minore è ritrovato in condizioni di abbandono
per riconoscimento di maternità o paternità
per adozione
per acquisto volontario, che può avvenire: a) in base a una dichiarazione di volerla conseguire, da parte dello straniero, purché sia nato sul territorio italiano (ius soli), oppure se discendente da cittadino italiano per nascita, abbia prestato servizio presso le Forze Armate dello Stato italiano oppure abbia ricoperto un ufficio pubblico alle dipendenze dello Stato stesso; b) dopo le modifiche apportate dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 a seguito di matrimonio, se la residenza legale è fissata in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure se vi sono tre anni di matrimonio qualora la residenza sia fissata all’estero; c) per naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica, a diverse categorie di stranieri, cui vengono richiesti diversi periodi di residenza. Il periodo ordinario è fissato in dieci anni. Queste sono le disposizioni particolari:
1. per i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità Europea il periodo fissato dalla legge è di quattro anni.
2. Per i rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): il periodo necessario è di cinque anni,
3. per i maggiorenni nati in Italia è di 3 anni,
4. per gli originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita), è ancora di 3 anni ,
5. per i maggiorenni adottati da cittadino italiano, è di 5 anni (successivi all’adozione),
6. per i figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani è di 5 anni (successivi al giuramento del genitore) ,
7. per i cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato è di nuovo di 5 anni.
Per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione si deve principalmente:
essere risieduti continuativamente per dieci anni in Italia,
non essere stati condannati per taluni reati di particolare gravità e
avere un reddito più che sufficiente.
A tal riguardo, occorre precisare che la valutazione del reddito avviene non solo sulla base dello straniero richiedente, ma dell’intero suo nucleo familiare. Secondo la sentenza del Tar Veneto del 28 aprile 2008 n. 1138, tuttavia, la determinazione del reddito non va effettuata secondo un principio retributivo, ma in base all’idoneità dei mezzi di sussistenza di cui dispone il richiedente (nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato che per un anno non aveva potuto lavorare perché infortunato, ma aveva percepito somme per risarcimento danni per l’appunto da infortunio sul lavoro). Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 marzo 2009 n. 1175, ha ritenuto illegittima l’imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l’inserimento complessivo dell’interessato. L’amministrazione, pertanto, aldilà delle cifre reddituali, deve valutare:
- la condotta dell’interessato;
- il livello di integrazione nel tessuto sociale;
- l’inequivocabile volontà di entrare a far parte della collettività italiana.
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